“Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia
che è compito dell’uomo scoprire”
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 573/2024
Dal 11 Marzo 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Fgas Europeo 573/2024 che abroga il vecchio Regolamento Fgas 517/2014, dopo oltre 2 anni
di trattative tra Parlamento, Consiglio e Commissione ecco pubblicato in Gazzetta Europea il nuovo testo.
Qui di seguito evidenzieremo alcune delle modifiche introdotte:
- Nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilitа estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- Nuova tassa per la detenzione di Quote Fgas pari a 3 Euro/t-CO2 eq.
- Nuova regolamentazione e controllo per i richiedenti Quote Fgas.
- Condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- Condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- Limiti quantitativi per l’immissione in commercio di HFCs;
La Fgas 3.0 di cui al Regolamento CE573/2024 si applica:
- Ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), allegato II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) ed allegato III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- Ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Tra le numerose novitа si segnalano:
- Nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unitа di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonchè su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
- Entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento(previsti nell’ambito dei regimi di responsabilitа estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unitа di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attivitа di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attivitа di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
- Dal 1° gennaio 2025: È vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarа comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- Dal 1° gennaio 2026: È vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarа comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- Dal 1° gennaio 2032: È vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarа comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
Sinteco Srl è una azienda Storica (Incumbents)
e detiene Quote F-Gas per l’importazione degli HFC in Europa
come dalla Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea del 31-10-2014.
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